Art. 7.
(Fatto dannoso).

      1. È dannoso il fatto, commissivo od omissivo, che ingiustamente cagiona agli enti di cui all'articolo 1 una diminuzione diretta, certa, attuale, concreta ed effettiva della consistenza economica del loro patrimonio. Non è risarcibile il danno non patrimoniale.
      2. L'incidenza dannosa sul patrimonio degli enti di cui all'articolo 1 del fatto commesso dagli agenti interni è valutata in rapporto ai risultati raggiunti dall'apparato organizzativo nella gestione complessiva delle attività proprie dell'ente di appartenenza, considerando sia le interrelazioni fra i diversi settori di attività, sia i contenuti degli atti programmatici e di indirizzo politico adottati dagli organi di derivazione elettiva, diretta o indiretta, dell'ente medesimo.
      3. Il danno non si presume. La prova del danno, della sua dipendenza causale e dell'apporto di ciascun partecipante alla sua produzione deve essere fornita da chi propone l'azione di risarcimento.